NOTIZIE UTILI

Redazione a cura della dott.ssa Giugliano 

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Legge 104 del 1992: benefici e permessi per lavoratori dipendenti 

La scelta della sede di lavoro, il rifiuto del trasferimento e i giorni di permesso retribuito al lavoratore titolare della legge 104, che assiste un familiare portatore di handicap: la normativa e le ultime sentenze.

La famosa legge 104/1992 prevede una serie di benefici in favore del lavoratore portatore di handicap e del genitore o familiare che lo assiste. In particolare, due sono le misure principali riconosciute a tali soggetti: la possibilità di scelta della sede di lavoro e la concessione di permessi dal lavoro, retribuiti dall'Inps.La normativa, parzialmente modificata nel 2011 [1], è stata oggetto di numerosi interventi da parte dei giudici, che hanno tutti teso a fissare paletti ben definiti e assai rigorosi, al fine di contrastare il ricorrente fenomeno degli abusi della legge 104, da parte di chi utilizza i permessi per svolgere attività diverse dall'assistenza del familiare con handicap.Ecco una breve sintesi dei cosiddetti benefici della legge 104 e gli orientamenti della giurisprudenza fissati nelle ultime sentenze.La sede di lavoroIl lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità (purché tale persona non sia ricoverata a tempo pieno), coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti [2], ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere; tale diritto non spetta sempre e comunque, ma solo a condizione che il suo esercizio sia compatibile con le esigenze dell'organizzazione aziendale.Oltre alla possibilità di scegliere la sede di lavoro, ai predetti lavoratori è riconosciuto il diritto di rifiutare il trasferimento presso una sede aziendale più lontana dal domicilio sopra indicato, rispetto a quella di appartenenza.Il lavoratore che usufruisce dei permessi della legge 104 per assistere la persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 km rispetto a quello di residenza del lavoratore, è tenuto a dimostrare, all'azienda, di essersi effettivamente recato nel luogo di residenza dell'assistito [3]: ciò dovrà avvenire producendo al datore di lavoro il biglietto del viaggio, o altra documentazione idonea che provi di aver raggiunto il luogo ove vive il familiare da assistere.Proprio a tal fine, è preferibile utilizzare mezzi pubblici di trasporto (aerei, treni, autobus, ecc.), in quanto consentono facilmente di produrre il titolo di viaggio, ma se (per impossibilità o non convenienza) viene utilizzato un mezzo privato, l'interessato deve munirsi di idonea documentazione comprovante la sua effettiva presenza presso la residenza dell'assistito [4].I benefici vanno comunque riconosciuti anche ai lavoratori che, pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona disabile grave (personale di volo delle linee aeree, personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi), offrano alla stessa un'assistenza sistematica ed adeguata [5].Il lavoratore con handicap in situazione di gravità che usufruisca per sé dei giorni di permesso retribuito dal lavoro (v. successivo punto), ha diritto di scegliere, ove possibile (quindi anche in questo caso tenendo conto delle esigenze dell'organizzazione aziendale) la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.Permessi e congediIn base alla legge 104 del 1992, il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha il diritto a fruire di un permesso mensile retribuito di tre giorni. Il dipendente è tenuto, anche in questo caso, a produrre la documentazione comprovante la gravità dell'handicap.Detti permessi non spettano più se la persona con handicap in situazione di gravità sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, a meno che:risulti documentato dai sanitari il bisogno di assistenza del minore disabile da parte di un genitore o di un familiare;il disabile sia in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine.I permessi sono, inoltre, concessi quando il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite specialistiche e terapie certificate.Il lavoratore ha diritto ai permessi senza che il datore di lavoro possa eccepire questioni attinenti all'organizzazione aziendale o possa interferire sulle date prescelte. Il Ministero del lavoro ha, tuttavia, chiarito [6] che il datore di lavoro può richiedere al lavoratore una programmazione dei 3 giorni di permesso mensile a condizione che:il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;non venga compromesso il diritto del disabile ad avere una effettiva assistenza;tale programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze.Il lavoratore può modificare unilateralmente la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso retribuito ai sensi della legge 104, spostandola ad altra data: infatti, prioritaria resta sempre la tutela delle esigenze di assistenza e di tutela del disabile che devono prevalere sulle esigenze organizzative imprenditoriali [7].Sempre il ministero [8] ha altresì chiarito che, se durante il periodo di ferie il lavoratore ha necessità di assistere il familiare disabile, tale/i giornata/e sospende il decorso delle ferie.Il diritto ai permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza dello stesso disabile. Pertanto, in tal caso, il familiare disabile deve presentare autodichiarazione dalla quale deve risultare la scelta del lavoratore suo familiare da cui vuole essere assistito [9].Il dipendente ha inoltre diritto di prestare assistenza a più persone in situazione di handicap grave, a condizione però che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.Il lavoratore portatore di handicap ha diritto a permessi giornalieri retribuiti di due ore o a quelli, ugualmente retribuiti, per tutta la giornata fino a un massimo di tre giorni, fruibili in maniera continuativa e frazionabili in mezza giornata di servizio.Abusi della legge 104Non è consentito, al lavoratore dipendente, di utilizzare i permessi della legge 104 per finalità differenti o di assentarsi, durante tale periodo, dal luogo ove risiede il familiare portatore di handicap. Non è neanche possibile utilizzare una minima parte della giornata di congedo per finalità proprie, anche quando il disabile dorme. Con una sentenza del 2015, la Cassazione ha condannato un dipendente che, durante uno dei permessi di cui alla legge 104, si era recato, nella notte, in discoteca.Maternità e paternitàIl Testo Unico per la tutela e sostegno alla maternità e paternità [10], consente, ai portatori di handicap, di prolungare sino a tre anni il periodo di congedo parentale qualora il bambino sia portatore di handicap, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Dopo il compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, i genitori, anche adottivi, possono fruire dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992 alternativamente e anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.I lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari, per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap o patologie per le quali è stata accertata la gravità [11]. Tale diritto è riconosciuto dalla legge avendo riguardo al grado di parentela del soggetto che assiste il portatore di handicap. In pratica il diritto spetta prioritariamente al coniuge. In caso decesso o di patologie invalidanti del coniuge a padre o alla madre anche adottivi, in caso di decesso o di patologie invalidanti di questi ultimi a uno dei figli conviventi, in caso di decesso o di patologie invalidanti di questi a uno dei fratelli o sorelle conviventi.

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                                        dott.ssa Angela Giugliano 

Permessi grazie alla Legge 104: a chi spettano?
I permessi lavorativi consistono in un allontanamento periodico dal lavoro per poter accudire un parente con disabilità

I permessi lavorativi richiesti in nome della famosa Legge 104 si riferiscono, appunto, alla Legge 104/1992 e consistono in un allontanamento periodico dal lavoro per poter accudire un parente con disabilità.
Tali permessi spettano ai lavoratori dipendenti che versino in situazioni di disabilità grave, ai genitori (anche adottivi o affidatari) di figli disabili gravi oppure al coniuge, al parente o affine entro il 2° grado di una persona disabile grave. Il diritto è esteso anche ai parenti e agli affini di terzo gradosolo se i genitori, il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il diritto non spetta, al contrario, ai lavoratori a domicilio, agli addetti ai lavoro domestici e familiari e ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori parasubordinati. Nel caso in cui sia lo stesso lavoratore a versare in uno stato di grave disabilità la legge prescrive la possibilità di beneficiare di riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore in base all'orario di lavoro oppure di tre giorni di permesso mensile.
Nel caso, invece, si tratti di genitori o parenti che debbano prendersi cura di un familiare disabile, la legge prevede diverse modalità di fruizione del permesso in base all'età della persona disabile da curare.
Nello specifico sono prese in considerazione tre fasce di età:
  • età inferiore ai tre anni
  • età compresa tra tre e otto anni
  • età superiore agli otto anni I periodi di permesso sono comunque retribuiti.
  • i permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta

In base a quanto pubblicato dall'Inps:

· i permessi fruiti a ore saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta
· i permessi concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino all'8° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all'indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali.

Per poter usufruire dei permessi lavorativi in base alla Legge 104/92 occorre presentare una domanda apposita all'Inps tramite il portale www.inps.it . Per avere ulteriori informazioni in merito e per evitare di compilare in maniera errata la domanda si consiglia di affidarsi ad esperti del settore contattandoci (0818072901) o scivendo legalservice@email.it (sarete contattai dalla nostra esperta)

        L'Iva sulle bollette è illegittima e va rimborsata

  • Secondo un orientamento recentemente confermato dalla giurisprudenza, la parte dell'imposta calcolata su accise e addizionali andrebbe restituita ai cittadini . Prendendo in mano le bollette del gas o dell'energia elettrica è facile accorgersi che l'Iva è quasi sempre calcolata prendendo come base anche le accise e le addizionali. Ma è lecito tale rincaro?
  • La risposta sembrerebbe non poter essere che no: nessuna legge, infatti, lo prevede e i cittadini sarebbero pienamente legittimati a richiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato. Non tutta l'IVA, ovviamente, ma solo la quota calcolata in eccesso.
  • Una simile interpretazione, peraltro, è recentemente passata dalla teoria alla pratica, a seguito della diffusione della notizia che un cittadino avrebbe visto dichiarato dal Giudice di pace di Venezia il suo diritto ad ottenere indietro poco più di cento euro versati come imposta sul valore aggiunto eccessiva, in quanto calcolata su accise e addizionali.
  • Del resto, ormai quasi un ventennio fa la Corte di cassazione ha chiarito che un tributo non può gravare su un altro analogo tributo a meno che non sia la legge a prevederlo espressamente (cfr. Cass. n. 3671/1997).
  • Certo è che se l'orientamento in forza del quale una parte dell'Iva applicata sulle bollette sarebbe illegittima dovesse trovare seguito, le conseguenze che deriverebbero potrebbero essere davvero eclatanti e tutt'altro che leggere per l'erario: se infatti il rimborso per il singolo non è poi così elevato (anche se, moltiplicandolo per i dieci anni relativamente ai quali potrebbe essere richiesto, non è neanche così esiguo), di certol'ammontare complessivo dei rimborsi non ci metterebbe molto a raggiungere cifre considerevoli.
  • In ogni caso sarebbe necessario affrontare le complicate e incerte strade delle aule di giustizia, il che per ora, in una situazione ancora incerta, potrebbe contenere gli effetti potenzialmente devastanti di tale orientamento. Ma certo non si può più fuggire dal fare chiarezza in argomento.
  • Peraltro la portata di una simile lettura della questione diviene ancora più rilevante se si considera che recentissimamente, con la sentenza numero 5078/2016, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno sancito l'illegittimità dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulla Tia, ovverosia sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, stante la sua natura tributaria (leggi: "Rifiuti, l'Iva sulla Tia è illegittima. Cgia: il Fisco ora dovrà rimborsare tutti i cittadini").
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               Consulenza e assistenza fiscale e tributaria

Equitalia: come sospendere l'esecuzione di riscossione?

La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto un nuovo strumento di difesa del contribuente e del cittadino verso gli atti impositivi degli agenti di riscossione

La Legge di Stabilità 2013 (Legge del 24 dicembre 2012 n. 228) ha introdotto un nuovo strumento di difesa del contribuente e del cittadino verso gli atti impositivi degli agenti di riscossione, Equitalia per prima.

Il solo ricorso nei confronti di Equitalia contro cartelle di pagamento o azioni cautelari, infatti, non metteva il contribuente o il cittadino al riparo dall'esecuzione dell'atto impugnato. Se si voleva sospendere l'esecuzione si doveva ricorrere al giudice per ottenere unasospensione giudiziale, oppure direttamente all'Ente creditore, quindi all'Agenzia delle Entrate, per ottenere una sospensione amministrativa.

Dopo l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013 e, in particolare, dei commi 537 e 538 dell'art. 1, il contribuente, privato o imprenditore che sia, ha una terza strada per poter richiedere la sospensione dell'atto impositivo e far ricadere l'onere della prova sul Fisco.

Questa terza strada è la richiesta, direttamente ad Equitalia (o in genere a un agente o concessionario di riscossione) della sospensione immediata di azioni cautelari, quali il fermo amministrativo dei veicoli e l'ipoteca sugli immobili e di azioni esecutive, ovvero i pignoramenti di beni mobili e immobili e i pignoramento presso terzi. Tale richiesta deve essere fatta attraverso un'apposita istanza di sospensione da presentare ad Equitalia entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva. Equitalia poi dovrà trasmettere l'istanza all'Ente creditore che si vedrà ricadere l'onere di verificare e provare le somme richieste al contribuente. E' questo, di certo, un nuovo strumento di tutela e di difesa del contribuente che si vede raggiungere da un atto impositivo ingiusto.

Ma tornando a parlare dell'istanza, tramite tale documento è possibile richiedere la sospensionedegli atti di imposizione al verificarsi di una delle condizioni indicate nel comma 538 dell'art.1 della Legge di Stabilità del 2013, ovvero quando gli atti sono stati interessati:

"a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito sotteso".

Se avviene una delle sopra elencate condizioni, il contribuente può richiedere l'immediata sospensione della riscossione o dell'azione cautelare ad Equitalia presentandol'istanza e tutta la documentazione utile da allegare. Entro 10 giorni Equitalia dovrà girare l'istanza all'Ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps...) che avrà 60 giorni di tempo per provare la correttezza dei dati del credito vantato e comunicare l'esito dei controlli al contribuente. Se la comunicazione non avviene entro 220 giorni, nulla sarà più dovuto dal contribuente.

Difendersi da Equitalia, quindi, per atti di riscossione o per azioni cautelari ingiusti è possibile. Il nostro studio vi offre assistenza per la formulazione e presentazione dell'istanza di sospensione relativa al vostro caso specifico. 

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CONCORSO CARABINIERI 2016 ANCHE PER CIVILI: 1096 ALLIEVI, DOMANDA ENTRO IL 20 GIUGNO

Aperto il bando per il Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.096 allievi carabinieri in ferma quadriennale con scadenza il 21 giugno 2016

Come titoli vengono valutati anche EIPASS 4 punti ed ECDLL full standard (7 moduli) 1 punto ed i relativi punteggi SI POSSONO SOMMARE! 

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Bonus bebè e aiuti alla famiglia per il 2016

Quali sono le agevolazioni per famiglie in vigore per il 2016? Ecco nel dettaglio in che cosa consistono e come presentare la domanda.
Il  Bonus bebè 2016: consiste in un assegno di 80 euro al mese (960,00 euro all'anno) per ciascun figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31/12/2017  per una durata di 3 anni di età.
 L'assegno è in vigore adl 01/01/2015 e spetta alle neomamme e famiglie adottive con ISEE sotto i 25mila euro mentre per le famiglie con  basso reddito fino a settemila euro l'importo è raddoppiato e passa da 80 a 160 euro.

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Pensione anticipata: quanto ci costa lasciare prima

Ape, la nuova pensione anticipata: dal 2017 sarà possibile smettere di lavorare in anticipo rispetto a quanto stabilito dalla Fornero. Ma ad un prezzo non sempre conveniente a causa di penalizzazioni e rimborsi.

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Bonus assunzione, nuovo esonero contributivo 2017

Allo studio un nuovo sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori disoccupati: taglio del 20-25% dei contributi Inps.

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