Ricalcolo pensione (ex art. 54)

A cura  dell'Avvocato Valentina Cannavale

Un'importante sentenza delle Sezioni Centrali di Appello della Corte dei Conti, la n. 73 del 2020, in merito al ricorso presentato in sede di appello dall'INPS per l'annullamento della sentenza n. 89/2018 emessa dalla Sezione Regionale per la Calabria che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione come previsto dell'art. 54 del D.P.R. 1092/73. Come si ricorderà la norma prevede per il personale militare che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile". L'INPS, al contrario, aveva calcolato l'importo della pensione applicando un'aliquota inferiore e meno favorevole facendo riferimento anziché all'art. 54, all'art. 44, che riguarda esclusivamente il personale civile. Alcuni pensionati ex militari o ex appartenenti al comparto sicurezza avevano presentato domande di riliquidazione del trattamento pensionistico.  L'INPS aveva sempre respinto le istanze ed erano state attivate diverse azioni di contenzioso che le diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti avevano accolto riconoscendo il diritto alla riliquidazione delle pensioni. L'INPS, contro tali decisioni, ha proposto ricorso in appello presso le Sezioni Centrali e, la prima Sezione, non ha ritenute valide le motivazioni addotte dall'Istituto in quanto non hanno trovato riscontro nelle norme. La Corte dei Conti, con la sentenza sopra citata, ha respinto l'appello dell'Istituto ed ha riconosciuto, in favore del pensionato ricorrente, l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 44%, prevista per i militari dall'art. 54, comma 1 del DPR. 1092/73. Nella formulazione delle conclusioni la Corte dei Conti ha confermato la sentenza di I° ed ha dichiarato che, nei confronti del ricorrente, trova applicazione l'aliquota di rendimento del 44% prevista per i militari dall'articolo 54, comma 1, DPR 1092/73. Va sottolineata l'importanza della sentenza in quanto emessa dalle Sezioni Centrali della Corte dei Conti e quindi sentenza di appello (2° grado) che si rileva fondamentale per la casistica segnalata e che va a consolidare la giurisprudenza positiva in favore dei pensionati. Alla luce della sentenza è sempre più consigliabile la presentazione delle domande sperando che l'INPS possa risolvere il problema amministrativamente ed evitare una mole notevole di ricorsi. Vi ricordiamo che l'istanza può essere proposta dal personale militare e del comparto sicurezza (Esercito, Aeronautica, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri) arruolato nel periodo dall' 1/01/1981 fino al 30/06/1983 e che ha maturato un'anzianità contributiva compresa fra i 15 anni e i 18 anni al 31/12/1995 (comprese le maggiorazioni) e che non ha beneficiato del calcolo con il sistema retributivo. Dopo le pronunce di segno negativo del 2017, prima la Corte dei Conti della Sardegna (con la sentenza n. 2/2018) e poi la Corte dei Conti della Puglia (con la recentissima sentenza n. 468/2018), hanno adottato un orientamento favorevole in relazione all'applicazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, con conseguente riconoscimento dell'aliquota al 44% in ordine al trattamento pensionistico dei militari in regime misto arruolati all'inizio degli anni '80.

Ma procediamo con ordine

La questione controversa

A seguito del subentro dell'INPS all'INPDAP, a far data dal 1° gennaio 2012, l'INPS ha ritenuto (e tuttora ritiene erroneamente) che gli arruolati in un qualsiasi corpo militare che abbiano maturato, al 31 dicembre 1995, non meno di 15 e non più di 20 anni di servizio utile ai fini pensionistici, siano soggetti all'aliquota contributiva prevista nella misura del 35,9% dall'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 (peraltro dettato per gli impiegati civili dello Stato), e non a quella del 44%, prevista dall'art. 54.    La soluzione prospettata dall'INPS si basa su una lettura assai miope del suddetto art. 54, ritenuto applicabile ai soli militari che non solo avessero maturato la suddetta anzianità contributiva, ma fossero poi cessati immediatamente dal servizio, senza sommare ulteriori annualità. Tale interpretazione è contraddetta dalla stessa norma, nella misura in cui prevede aumenti contributivi nella misura dell'1,80% per ogni annualità successiva. Su questa base, in estrema sintesi, più Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti stanno superando tale orientamento sostenuto dall'INPS e pronunciando sentenze favorevoli all'applicazione dell'aliquota maggiorata.

Chi può fare ricorso

Può proporre ricorso per il ricalcolo della pensione ogni militare e addetto alle forze di polizia (esercito, carabinieri, polizia penitenziaria, vigili del fuoco, aeronautica, guardia forestale, guardia di finanza) la cui pensione sia stata liquidata con il sistema misto (retributivo e contributivo)dall'INPS, e che al 31.12.1995 vantasse un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni. Si tratta in buona sostanza di chi si è arruolato negli anni 1981, 1982 e 1983. Con specifico riguardo alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria, si rimanda all'apposito articolo pubblicato sul tema.

Cosa fare per ottenere il ricalcolo

E' necessario dapprima introdurre un'istanza di riesame all'INPS competente, quindi (in caso di rigetto o di mancata risposta, decorsi 120 giorni) proporre ricorso (entro i successivi 3 anni, a pena di decadenza) alla Corte dei Conti territorialmente competente. Si raccomanda di evitare soluzioni "fai da te" in questa prima fase stragiudiziale: la sua corretta definizione costituisce infatti un momento di assoluta rilevanza. E ciò sia perché l'INPS potrebbe già in tale momento accogliere la domanda tesa al ricalcolo, sia perché la suddetta istanza di riesame condiziona inevitabilmente il futuro giudizio, che si renderebbe necessario in caso di diniego o di silenzio serbato dalla stessa INPS sulla richiesta.

Cosa si ottiene

In caso di accoglimento del ricorso, il militare otterrà il ricalcolo della sua pensione in base all'aliquota più favorevole del 44% (con un aumento di regola compreso tra 150,00 e 300,00 euro), per di più con applicazione retroattiva ai 5 anni che precedono la presentazione dell'istanza.

                                                                                       Avv. Valentina Cannavale 

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